1 A valid boundary line between two adjacent boundary points may be a straight line or a circular arc.
2 During first survey, renovation or updating of the «landownership» information layer, simplification of boundary lines should be sought. Existing boundary lines should be improved where possible.
32 Amended by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2745).
1 Come linea di confine vale la retta o un arco di cerchio tra due punti del confine.
2 In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento o dei lavori di tenuta a giorno del livello d’informazione «beni immobili» occorre tendere a una semplificazione del tracciato dei confini. Le linee di confine esistenti devono essere per quanto possibile rettificate.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
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