Le disposizioni della presente legge che concernono i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 20098
8 DCF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).
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