The adoption agency must cooperate with the competent authorities in Switzerland and abroad.
L’ufficio di collocamento in vista d’adozione è tenuto a cooperare con le autorità nazionali ed estere competenti.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.