Transfer among persons who are absent is completed on delivery of the object to the transferee or his or her representative.
1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell’acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.
2 La consegna è adempiuta tosto che l’acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.