210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 89c B. Jurisdiction

1 The canton in which the main part of the collective is managed has jurisdiction.

2 Unless the canton provides otherwise, the authority that supervises the foundations has jurisdiction.

Art. 89b A. Difetto di amministrazione

1 Qualora non sia provveduto all’amministrazione o all’utilizzazione di beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di utilità pubblica, l’autorità competente ordina i provvedimenti necessari.

2 Essa può nominare un commissario o devolvere i beni a un’associazione o fondazione avente uno scopo quanto possibile affine a quello per il quale sono stati raccolti.

3 Le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alle curatele si applicano per analogia al commissario.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.