210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 798a 3. Agricultural properties

The Federal Act of 4 October 1991636 on Rural Land Rights applies to the establishment of mortgages over agricultural properties.

635 Inserted by Art. 92 No 1 of the FA of 4 Oct. 1991 on Rural Land Rights, in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).

636 SR 211.412.11

Art. 798 b. Più fondi

1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.

2 In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.

3 Salvo patto contrario, l’onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.

 

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