210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 712i a. Statutory lien

1 The community of condominium owners is entitled to establish a lien on each condominium owner’s unit as security for his or her portion of the shared costs over the previous three years.

2 Registration of the lien may be requested by the administrator or, where no administrator has been appointed, by any condominium owner so authorised by majority resolution or court order and by any person for whom the claim for shared costs has been distrained.

3 In other respects, the provisions governing the establishment of a building contractor’s lien apply mutatis mutandis.

Art. 712h 1. Definizione e ripartizione

1 I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell’amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote.


2 Tali oneri e spese sono segnatamente:

1.
le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell’edificio, delle opere e impianti comuni;
2.
le spese d’amministrazione, compresa l’indennità all’amministratore;
3.
i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari;
4.
gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull’immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili.

3 Se si tratta di parti dell’edificio, di opere o d’impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.