210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 712h 1. Definition and distribution

1 The condominium owners bear the charges in relation to the communal parts of the property and the costs of joint administration in proportion to the value of their shares.

2 In particular, such charges and costs include:

1.
regular maintenance, repairs and renovations of the communal parts of the parcel of land and the building and shared fittings and installations;
2.
administration, including remuneration of the administrator;
3.
public duties and taxes imposed collectively on the co-owners;
4.
interest and capital repayments to lenders to whom the property is pledged or to whom the condominium owners are jointly and severally liable.

3 Where specific parts of the building, fittings or installations are of little or no benefit to certain condominium owners, the allocation of shared costs must take this into account.

Art. 712g I. Disposizioni applicabili

1 Per la competenza a fare atti d’amministrazione e lavori di costruzione si applicano le norme sulla comproprietà.

2 A tali norme, qualora non dispongano altrimenti, può essere sostituito un altro ordinamento da stabilirsi nell’atto costitutivo o per decisione unanime di tutti i comproprietari.

3 Del rimanente, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l’amministrazione e l’uso, il quale dev’essere approvato da una maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell’atto costitutivo.

4 La modifica dell’attribuzione per regolamento di diritti d’uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.574

574 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

 

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