210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 449c J. Notification duty

The adult protection authority shall notify the civil register office if:

1.
it makes a person subject to a general deputyship due to permanent loss of the capacity of judgement;
2.
an advance care directive become effective for a person permanently lacking capacity of judgement.

Art. 449b I. Consultazione degli atti

1 Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

2 L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.