210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 391 B. Scope of responsibilities

1 The adult protection authority shall define the scope of the deputyship's responsibilities according to the needs of the client.

2 The scope of responsibilities shall relate to personal care, the management of his or her assets or legal matters.

3 Without the consent of the client, the deputy may only open his or her post or enter his or her residence if the adult protection authority has expressly granted the power to do so.

Art. 390 A. Condizioni

1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:

1.
non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona;
2.
a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

3 La curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.

 

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