210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 388 A. Aim

1 Official adult protection measures shall aim to secure the best interests and protection of persons in need.

2 Where possible, they should preserve and encourage the independence of the persons concerned.

Art. 387 D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura

I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza già non sia assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.