The cantons shall make residential and care institution in which person lacking capacity of judgement are cared for subject to supervision, unless federal regulations already guarantee supervision.
1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.
2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.
3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.