210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 387 D. Supervision of residential and care institution

The cantons shall make residential and care institution in which person lacking capacity of judgement are cared for subject to supervision, unless federal regulations already guarantee supervision.

Art. 386 C. Protezione della personalità

1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.

2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.

3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.

 

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