210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 223 a. Community restricted to acquired property

1 By marital agreement, the spouses may restrict community of property to the property acquired during marriage.

2 Revenue from individual property becomes common property.

Art. 222 1. Comunione universale

1 La comunione universale dei beni riunisce in un’unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.

2 La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.

3 Nessun coniuge può disporre della sua quota.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.