210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 10 a. In general

1 If the spouses have entered into a marital agreement in accordance with the Civil Code, this marital agreement continues to apply and their entire marital property regime continues to be governed by the previous law, subject to the reservation of the provisions of this Title on separate property, legal effect on third parties and the contractual separation of property.

2 The new regulations on the separation of property apply in future to the spouses' separate property.

3 Agreements on participation in a surplus or deficit in the case of a union of property regime must not adversely affect the right to claim the statutory entitlements of children who are not the common issue of the spouses or those of the issue of such children.

731 Amended by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 9g 4a. Regime dei beni in caso di matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero prima dell’entrata in vigore integrale della modifica del 18 dicembre 2020

1 Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all’estero prima dell’entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 si applica retroattivamente, dalla data della celebrazione del matrimonio, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in quanto esse non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o patrimoniale.

2 Prima dell’entrata in vigore integrale delle disposizioni della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020, ogni coniuge può comunicare per scritto all’altro che il regime dei beni di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 2004714 sull’unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino al momento di detta entrata in vigore.

3 Il regime dei beni di cui all’articolo 18 LUD è mantenuto anche quando all’entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 è in corso un’azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.

4 Le ordinanze corrispondenti prevedono che in documenti, atti e moduli i coniugi che lo desiderano siano indicati quali marito e moglie, nonché quali padre e madre dei loro figli.

713 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° gen. 2022, cpv. 1, 3 e 4 dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135).

714 RS 211.231

 

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