195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 63 Assessment

Emergency loans shall only be granted for necessary expenses and until the next possible date to return home.

Art. 63 Ammontare del prestito

I prestiti d’emergenza sono concessi soltanto per coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.