195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 22 Eligible incomes

Eligible incomes are all incomes that an applicant receives or could receive in due time.

Art. 22 Redditi computabili

Sono riconosciuti come redditi computabili tutti i redditi che il richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.