(Art. 18 para. 3 SAA)
1 Swiss Abroad who wish to cast their vote at the ballot box in person and collect their voting materials directly from the electoral commune should notify the electoral commune of this in writing or in person.
2 The electoral commune will withhold the voting materials provided it receives the notification at least six weeks before the vote.
(art. 18 cpv. 3 LSEst)
1 Gli Svizzeri all’estero che desiderano recarsi personalmente alle urne e ritirare il materiale di voto direttamente presso il Comune di voto, lo notificano, per scritto o presentandosi di persona, al proprio Comune di voto.
2 In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all’estero purché la notifica pervenga almeno sei settimane prima dello scrutinio.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.