195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

Art. 29 Assignment and pledging

1 Social assistance benefits granted by the Confederation may not be assigned or pledged.

2 Any assignment or pledging of social assistance benefits shall be null and void.

Art. 29 Cessione e costituzione in pegno

1 Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione che sono state garantite non possono essere né cedute né costituite in pegno.

2 Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.