1 Social assistance benefits granted by the Confederation may not be assigned or pledged.
2 Any assignment or pledging of social assistance benefits shall be null and void.
1 Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione che sono state garantite non possono essere né cedute né costituite in pegno.
2 Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.