1 In addition to the specific powers conferred upon the FDFA pursuant to this Ordinance, the FDFA shall:
2 Protocol or the Swiss mission shall, within the limits of their respective responsibilities, make the decisions required of them under this Ordinance on behalf of the FDFA.
1 Oltre alle competenze previste nelle disposizioni speciali della presente ordinanza, il DFAE:
2 Il protocollo e la missione svizzera, nei limiti delle loro rispettive competenze, prendono a nome del DFAE le decisioni che spettano loro in virtù della presente ordinanza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.