1 It is the obligation of employers to take out accident insurance for private household employees in accordance with the Federal Act of 20 March 198130 on Accident Insurance.
2 Employers must pay all premiums (compulsory insurance against occupational accidents and diseases and compulsory insurance against non-occupational accidents) in accordance with Article 44 paragraph 1 letter b hereof.
3 Employers may take out insurance for private household employees against occupational accident and diseases, as well as non-occupational accidents in another State provided that the insurance cover provided by the foreign insurer is equivalent to that provided by Swiss accident insurers. Otherwise private household employees must be insured in Switzerland.
1 Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il domestico privato contro gli infortuni conformemente alla legge federale del 20 marzo 198130 sull’assicurazione contro gli infortuni.
2 Il datore di lavoro prende a carico l’insieme dei premi (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e contro le malattie professionali e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali) conformemente all’articolo 44 capoverso 1 lettera b.
3 Il datore di lavoro può assicurare in un altro Stato il domestico privato contro i rischi d’infortuni e di malattie professionali nonché contro i rischi d’infortuni non professionali a condizione che la copertura garantita dall’assicurazione estera sia equivalente a quella offerta dall’assicurazione contro gli infortuni svizzera. In caso contrario il domestico privato è obbligatoriamente assicurato in Svizzera.
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