192.126 Ordinance of 6 June 2011 on Conditions for Entry, Stay and Work for Private Household Employees of Individual Beneficiaries of Privileges, Immunities and Facilities (Private Household Employees Ordinance, PHEO)

192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr)

Art. 33 Trial period

1 The employment contract may provide for a trial period, which may not exceed one month.

2 During the trial period, either party may terminate the employment contract by written notice giving a seven-day notice period. If work is interrupted during the trial period due to illness, accident or pregnancy, the trial period is extended for the same period as such interruption. Where the employment contract is for a fixed term, the employer’s obligations cease at the latest upon the expiry date thereof.

3 Each of the parties is obliged to respect all of their obligations until the end of the termination notice period. The private household employee in particular must continue to do his or her work. The employer, in particular, must continue to pay the salary, provide accommodation and food and pay compulsory social insurance contributions. If the parties agree that the private household employee may cease working immediately, the employer must continue to fulfil all of his or her obligations until the end of the notice period.

Art. 33 Tempo di prova

1 Il contratto di lavoro può prevedere un tempo di prova. Il tempo di prova non può superare un mese.

2 Durante il tempo di prova ciascuna delle parti può disdire per scritto il rapporto di lavoro con un preavviso di sette giorni. Il tempo di prova, se interrotto da malattia, infortunio o gravidanza, è prolungato di un periodo equivalente. In caso di contratto a tempo determinato, gli obblighi del datore di lavoro cessano al più tardi alla scadenza del contratto.

3 Ciascuna delle parti deve rispettare l’insieme dei suoi obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta. Il domestico privato deve segnatamente continuare a adempiere i suoi compiti. Il datore di lavoro deve in particolare continuare a versare il salario, assicurare vitto e alloggio, versare i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Se le parti si accordano per una cessazione immediata del rapporto di lavoro del domestico privato, il datore di lavoro deve adempiere tutti gli obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta.

 

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