1 A written employment contract, drawn up in one of the languages specified in Article 9 paragraph 1 letter i hereof must be signed between the employer and the private household employee. The objective of this provision is to ensure clear and transparent conditions of employment.
2 The employment contract must be drawn up based on the standard form contract drafted by the FDFA. It includes, in particular, the standard form pay slip, which is an integral part thereof. Only derogations from the standard form contract in favour of the private household employee are permitted.
3 Granting of authorisation to enter and a legitimation card are dependent upon the signature of an employment contract.
4 In accordance with Article 320 of the Code of Obligations (CO)10, neither an employer nor a private household employee may claim the absence of a written employment contract as a reason for not respecting their obligations under the relevant legal provisions, either as employer or employee.
1 Il datore di lavoro e il domestico privato devono firmare un contratto di lavoro scritto, redatto in una delle lingue menzionate nell’articolo 9 capoverso 1 lettera i. La presente disposizione ha lo scopo di assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti.
2 Il contratto di lavoro è allestito conformemente al modello redatto dal DFAE. Esso comprende segnatamente il modello di foglio paga, che ne è parte integrante. Sono ammesse deroghe soltanto se favorevoli al domestico privato.
3 Il rilascio dell’autorizzazione d’entrata e della carta di legittimazione è subordinato alla firma del contratto di lavoro.
4 Conformemente all’articolo 320 del Codice delle obbligazioni (CO)10, né il datore di lavoro né il domestico privato possono invocare l’assenza di contratto scritto per sottrarsi agli obblighi che spettano loro in qualità di datore di lavoro o di impiegato in virtù delle pertinenti disposizioni legali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.