Eminent persons carrying out an international mandate may be accorded all of the privileges, immunities and facilities set out in Article 3 HSA. The Federal Council shall determine the scope of the privileges, immunities and facilities according to the circumstances of each particular case.
Alle personalità che esercitano un mandato internazionale possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO. Il Consiglio federale determina l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni in funzione delle condizioni di ogni singolo caso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.