1 Individuals who, whether on a permanent or a temporary basis, are called to act in an official capacity at a quasi-governmental international organisation and who are not Swiss nationals are accorded some or all of the following privileges and immunities for the duration of their service:
2 Members of the general assembly, foundation board, executive board or other governing body of a quasi-governmental international organisation may be granted immunity from criminal, civil and administrative proceedings for acts performed in their official capacity as well as inviolability for their documents.
1 Alle persone che non hanno la cittadinanza svizzera e sono chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa sono accordati, per la durata delle loro funzioni ufficiali, tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti:
2 Ai membri dell’Assemblea generale, del Consiglio di fondazione, del Consiglio esecutivo o di qualsiasi altro organo corrispondente dell’organizzazione internazionale quasi intergovernativa possono essere accordate l’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e l’inviolabilità dei documenti.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.