1 The Federal Council shall enact the implementing provisions.
2 It may implement the present Act in association with the cantons or private legal entities.
3 It may delegate administrative responsibilities in the area of host state policy to private legal entities.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Il Consiglio federale può associare i Cantoni o persone giuridiche di diritto privato all’esecuzione della legge.
3 Il Consiglio federale può delegare compiti amministrativi nell’ambito della politica di Stato ospite a persone giuridiche di diritto privato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.