The provisions of the Ordinance of 10 December 2004 on the Conciliation Commission under the Gender Equality Act apply by analogy to the conciliation procedure.
La procedura è retta per analogia dalle disposizioni della sezione 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.