1 Each employee pension fund has a joint body encompassing representatives of the employer and employees. Employee pension funds consisting only of pensioners are exempt from this obligation if the payment of benefits is guaranteed by the Confederation, a canton or a commune.
2 The signing, amendment and termination of a contract of affiliation requires the participation and approval of the joint body.
3 The joint body assumes the tasks and competencies assigned to it under this Act, PUBLICA’s rules of business and organisation and the contract of affiliation.
4 The employer and its employees designate their representatives within the joint body.
1 Per ogni cassa di previdenza è costituito un organo paritetico composto di rappresentanti del datore di lavoro e degli impiegati. Per le casse di previdenza composte soltanto di aventi diritto alle rendite si può rinunciare all’organo paritetico se la Confederazione, un Cantone o un Comune garantiscono il versamento delle prestazioni.
2 La conclusione, la modifica e lo scioglimento del contratto d’affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell’organo paritetico.
3 L’organo paritetico adempie tutti i compiti e assume tutte le competenze attribuitigli dalla presente legge, dal regolamento interno e organizzativo di PUBLICA e dal contratto di affiliazione.
4 Il datore di lavoro e i suoi impiegati designano i loro rappresentanti nell’organo paritetico.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.