(Art. 24 of the PPA)
1 The contracting authority shall, if possible, select at least three tenderers which it invites to participate in the dialogue.
2 The process of the dialogue, including duration, deadlines, compensation and use of intellectual property rights, shall be set out in a dialogue agreement. Acceptance of the dialogue agreement is a prerequisite for participation in the dialogue.
3 Both during a dialogue and following the award of the contract, no information on solutions and procedures of the individual tenderers may be disclosed without the written consent of the tenderer concerned.
(art. 24 LAPub)
1 Il committente sceglie se possibile almeno tre offerenti che invita a partecipare al dialogo.
2 Lo svolgimento del dialogo, compresi la durata, i termini, l’indennità e l’utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, sono stabiliti in un accordo. Il consenso all’accordo sul dialogo è una condizione necessaria per la partecipazione al dialogo.
3 Durante il dialogo, nonché dopo l’aggiudicazione, non si possono divulgare informazioni sulle soluzioni e sulle metodologie dei singoli offerenti senza aver ottenuto il loro consenso scritto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.