1 The contracting authority shall accept tenders, requests to participate, applications for inclusion on a list and questions in German, French and Italian.
2 For the cases specified in Article 20, the contracting authority may specify the language or languages of the submissions.
1 Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell’elenco e domande in tedesco, francese e italiano.
2 Nei casi di cui all’articolo 20 il committente può stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.