1 In the open and selective procedure, the contracting authority publishes the prior notice, the invitation to tender, the award and the abandonment of the procedure on an internet platform for public procurement operated jointly by the Confederation and the cantons. It also publishes awards that were made using the direct award procedure for contracts above the applicable threshold for the open or selective procedure. This does not apply to contracts awarded using the direct award procedure in accordance with Annex 5 section 1 letters c and d.
2 The tender documentation is generally made available at the same time and electronically. Access to these publications is free of charge.
3 The organisation commissioned by the Confederation and the cantons to develop and operate the internet platform may impose fees or charges for the contracting authorities, tenderers and other parties that use the platform or associated services. These are based on the number of publications or the scope of the services used.
4 In the case of contracts within the scope of international treaties that are not published in an official language of the World Trade Organization (WTO), the contracting authority shall publish a summary of the notice in an official language of the WTO at the same time as the invitation to tender. The summary must contain at least the following:
5 The Federal Council shall regulate any additional requirements concerning the languages of publications, the tender documentation, submissions by tenderers and the procedure. It may take appropriate account of Switzerland's plurilingualism. It may modify the requirements according to supply types. The following principles apply, subject to exceptions expressly specified by the Federal Council:
6 Contracts awarded within the scope of international treaties generally have to be published within 30 days. The notification must contain the following information:
1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l’aggiudicazione e l’interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d’importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l’allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate.
2 La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L’accesso a queste pubblicazioni è gratuito.
3 L’organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizi a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell’entità delle prestazioni utilizzate.
4 Per ogni commessa pubblica che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell’OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:
5 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti concernenti le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse realtà linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione. Fatte salve eccezioni espressamente precisate dal Consiglio federale, devono essere osservati i seguenti principi:
6 Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.