172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub)

Art. 47 Shortening of the deadlines within the scope of international treaties

1 The contracting authority may reduce the minimum deadlines set out in Article 46 paragraph 2 to no shorter than 10 days in cases of proven urgency.

2 It may reduce the minimum 40-day deadline for submitting tenders under Article 46 paragraph 2 by 5 days if:

a.
the invitation to tender is published electronically;
b.
the tender documentation is simultaneously published electronically;
c.
tenders are received electronically.

3 It may reduce the minimum 40-day period for submitting tenders under Article 46 paragraph 2 to no shorter than 10 days, provided it has published a prior notice with the following content at least 40 days and no more than 12 months before publication of the invitation to tender:

a.
subject of the intended procurement;
b.
approximate timeframe for submitting tenders or requests to participate;
c.
the fact that interested tenderers should inform the contracting authority of their interest in the procurement;
d.
where the tender documentation can be obtained;
e.
all other information under Article 35 that is already available at that time.

4 It may reduce the minimum 40-day period for submitting tenders under Article 46 paragraph 2 to no shorter than 10 days if it is procuring goods, work or services required on a recurring basis and given notice of the shortening of the period in an earlier invitation to tender.

5 Furthermore, the contracting authority may in any event reduce the deadline for submitting tenders to no shorter than 13 days when purchasing commercial goods, work or services or a combination of the two, provided it electronically publishes the tender documentation together with the invitation to tender. If the contracting authority accepts tenders for commercial goods, work or services electronically, it may also reduce the deadline to no shorter than 10 days.

Art. 47 Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali

1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all’articolo 46 capoverso 2.

2 Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2:

a.
il bando è pubblicato in forma elettronica;
b.
la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elettronica;
c.
le offerte pervengono per via elettronica.

3 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:

a.
l’oggetto dell’appalto pubblico previsto;
b.
il termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
c.
una dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare al committente il proprio interesse all’appalto pubblico;
d.
l’indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando;
e.
tutte le altre informazioni di cui all’articolo 35 disponibili in quel momento.

4 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.

5 Inoltre, in occasione dell’acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.

 

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