1 The contracting authority shall set out the required technical specifications in the invitation to tender or in the tender documentation. These describe the characteristics of what is to be procured, such as function, performance, quality, safety, security, dimensions and production processes, and regulate the labelling and packaging requirements.
2 When setting out the technical specifications, the contracting authority shall rely as far as possible and appropriate on international standards, or failing that on technical regulations used in Switzerland, recognised national standards or industry recommendations.
3 Certain companies or trademarks, patents, copyrights, designs or types, and references to a specific origin or to specific producers are not permitted as technical specifications, unless there is no other sufficiently precise or comprehensible way of describing the goods, work or services and the contracting authority includes the words "or equivalent" in the tender documentation. Equivalence has to be proven by the tenderer.
4 The contracting authority may stipulate technical specifications for the conservation of natural resources or the protection of the environment.
1 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio.
2 Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore.
3 Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d’autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L’equivalenza deve essere comprovata dall’offerente.
4 Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell’ambiente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.