1 In the case of complex contracts, intellectual services or the procurement of innovative goods, work or services, a contracting authority may, within the framework of an open or selective procedure, conduct a dialogue with the aim of specifying the subject of the supply and identifying and defining the solutions or procedures. Reference must be made to the dialogue in the invitation to tender.
2 The dialogue may not be conducted for the purpose of negotiating prices or total prices.
3 The contracting authority formulates and explains its needs and requirements in the invitation to tender or in the tender documentation. It also discloses the following:
4 It may reduce the number of participating tenderers by using objective and transparent criteria.
5 It documents the process and content of the dialogue in an appropriate and comprehensible manner.
6 The Federal Council may regulate the dialogue arrangements in more detail.
1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell’intento di concretizzare l’oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L’intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.
2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi.
3 Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre:
4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.
5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.
6 Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.