172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub)

Art. 22 Design contest and study contracts

1 The contracting authority that organises a design contest or a competition to conduct studies including execution or awards study contracts shall regulate the procedure on a case-by-case basis in compliance with the principles of this Act. It may refer to the relevant provisions of trade associations.

2 The Federal Council shall determine:

a.
the types of design contest and the terms of study contracts;
b.
the types of procedure to be applied;
c.
the requirements in terms of preparatory work;
d.
the arrangements for the preliminary technical examination of the competition entries prior to their evaluation by the panel of experts;
e.
the specific terms for study contracts and design contest for the procurement of information and communication technology supplies;
f.
the make-up of the panel of experts and the requirements concerning the independence of its members;
g.
the tasks of the panel of experts;
h.
the conditions under which the panel of experts may decide on purchases;
i.
the conditions under which the panel of experts may rank competition entries that deviate from the provisions of the design contest programme;
j.
the manner in which prizes may be awarded and the claims that the winners may make depending on the type of design contest;
k.
the compensation for the creators of award-winning competition entries in cases where the contracting authority does not follow the recommendation of the panel of experts.

Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli

1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
i tipi di concorso e le modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli;
b.
i tipi di procedura applicabili;
c.
i requisiti per lo svolgimento dei lavori preparatori;
d.
le modalità dell’esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti;
e.
le particolari modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli e dei concorsi finalizzati all’acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
f.
la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d’indipendenza dei membri;
g.
i compiti del gruppo di esperti;
h.
le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l’acquisto del lavoro presentato;
i.
le condizioni alle quali il gruppo di esperti può classificare i lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso;
j.
le modalità con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso;
k.
le indennità spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.