1 The choice of procedure depends on the value of the contract and the thresholds in accordance with Annex 4. The Federal Council periodically adjusts the thresholds in line with international obligations after consulting the Intercantonal Public Procurement Body.
2 The Confederation guarantees the participation of the cantons in any adjustment of international obligations with regard to the thresholds.
3 If several contracting authorities subject to this Act, each with different thresholds, participate in a procurement, the thresholds of the contracting authority that provides the most financing apply to the entire procurement.
4 If the total value of several construction work items listed in section 1 of Annex 1 for the realisation of a structure reaches the threshold for the scope of international treaties, the provisions of this Act that govern procurements within the scope of international treaties apply. However, if the value of each individual construction work item is less than CHF 2 million and the total value of these items does not exceed 20% of the structure's total value, they are subject to the provisions for procurements outside the scope of international treaties (de minimis clause).
5 The applicable procedure for construction work outside the scope of international treaties is determined on the basis of the value of the individual construction work items.
1 La procedura è scelta in funzione del raggiungimento di uno dei valori soglia di cui all’allegato 4. Il Consiglio federale adegua periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali, previa consultazione dell’OiAp.
2 In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro collaborazione.
3 Se più committenti sottoposti alla presente legge e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto pubblico, per la totalità di tale appalto sono determinanti i valori soglia applicabili al committente che assume la maggior parte del finanziamento.
4 Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili di cui all’allegato 1 numero 1 fornite per la realizzazione di un’opera edile raggiunge il valore soglia fissato per l’ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell’opera edile (clausola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.
5 La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.