172.021 Federal Act of 20 December 1968 on Administrative Procedure (Administrative Procedure Act, APA)

172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 62

1 The appellate authority may amend the contested ruling in favour of a party.

2 It may amend the contested ruling to the prejudice of a party, provided the ruling violates federal law or is based on an incorrect or incomplete determination of the facts of the case; the contested ruling may not be amended to the prejudice of a party on the grounds that it is inadequate, other than in the case of an amendment in favour of a respondent.

3 If the appellate authority intends to amend the contested ruling to the prejudice of a party, it shall notify the party of this intention and allow him the opportunity to respond.

4 In no event do the grounds for the application bind the appellate authority.

Art. 62

1 L’autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.

2 Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.

3 L’autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

4 L’autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.