1 The appellate authority may amend the contested ruling in favour of a party.
2 It may amend the contested ruling to the prejudice of a party, provided the ruling violates federal law or is based on an incorrect or incomplete determination of the facts of the case; the contested ruling may not be amended to the prejudice of a party on the grounds that it is inadequate, other than in the case of an amendment in favour of a respondent.
3 If the appellate authority intends to amend the contested ruling to the prejudice of a party, it shall notify the party of this intention and allow him the opportunity to respond.
4 In no event do the grounds for the application bind the appellate authority.
1 L’autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2 Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3 L’autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4 L’autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.