The authority must not use a more rigorous enforcement measure than the circumstances require.
L’autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.