172.010.31 Federal Act of 24 March 1995 on the Status and Tasks of the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPIA)

172.010.31 Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI)

Art. 10 Planning

The IPI shall plan its operations and development by means of the following instruments:

a.
the mission statement;
b.
a rolling four-year plan;
c.
the annual budget.

Art. 10 Pianificazione

La pianificazione dell’IPI per quanto riguarda l’esercizio e l’evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:

a.
il piano direttivo;
b.
una pianificazione quadriennale permanente;
c.
il preventivo annuale.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.