172.010 Government and Administration Organisation Act of 21 March 1997 (GAOA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 57l Recording personal data

The federal bodies may record personal data associated with the use of electronic infrastructure for the following purposes:

a.
all data, including of the content of electronic correspondence: for back-up purposes;
b.
data linked to the use of electronic infrastructure:
1.
to ensure the security of information and services,
2.
to ensure that electronic infrastructure is maintained on a technical level,
3.
to verify compliance with licensing regulations,
4.
to trace access to data collections,
5.
to record any costs arising from the use of electronic infrastructure;
c.
data on staff working hours: to manage working hours;
d.
data on persons entering, leaving and remaining on federal premises: for security purposes.

Art. 57l Registrazione di dati personali

Gli organi federali possono registrare dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:

a.
tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
b.
i dati riguardanti l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica:
1.
per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
2.
per assicurare la manutenzione tecnica dell’infrastruttura elettronica,
3.
per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione,
4.
per risalire agli accessi a collezioni di dati,
5.
per registrare i costi derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica;
c.
i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
d.
i dati concernenti l’ingresso o l’uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.