1 Under the Federal Act of 19 June 199269 on Data Protection, any federal authority may run an information and documentation system to register, administer, index and monitor its correspondence and business. This system may contain data and personality profiles particularly worthy of protection, depending on the correspondence and type of business. The federal authority concerned may only save personal data if they serve to:
2 Only the employees of the federal body concerned have access to the personal data, and only in as far as they need it in order to carry out their tasks.
3 The Federal Council issues implementing provisions on the organisation and operation of this information and documentation system and on the protection of the personal data recorded in it.
1 Ogni organo federale conformemente alla legge federale del 19 giugno 199269 sulla protezione dei dati può gestire un sistema d’informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l’indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura dell’affare. L’organo federale interessato può memorizzare dati personali soltanto allo scopo di:
2 Soltanto i collaboratori dell’organo federale interessato hanno accesso ai dati personali e soltanto in quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione sull’organizzazione e la gestione di questi sistemi d’informazione e di documentazione nonché sulla protezione dei dati personali ivi contenuti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.