The Federal Council and departments may employ other staff office, planning and coordination bodies as institutionalised conferences or as self-contained administrative units.
Il Consiglio federale e i dipartimenti possono istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.