1 The Federal Council and Federal Administration act in accordance with the Constitution and the law.
2 They are committed to the common welfare, protect citizen’s rights and the powers of the cantons and promote cooperation between the Confederation and cantons.
3 They shall act to achieve their aims in a manner that is appropriate and economically viable.
1 Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.
2 Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.
3 Operano secondo i principi dell’efficacia e dell’economicità.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.