1 The Federal Administration is subordinate to the Federal Council. It comprises the departments and the Federal Chancellery.
2 The individual departments are divided into offices, which may be organised into groups. Each has a General Secretariat.
3 The Federal Administration also includes decentralised administrative units in accordance with the terms of its organisational directives.
4 Federal legislation may assign administrative duties to entities under public or private law which are not part of the Federal Administration.
1 L’Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
2 I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.
3 Dell’Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.
4 La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell’Amministrazione federale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.