1 Publication under this Act takes place centrally via a publicly accessible online platform (the publications platform).
2 In principle, it also takes place in a form that is machine-readable and in which the current and all earlier versions are made available. The Federal Council shall specify the exceptions.
7 Inserted by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016, para. 2 in force since 1 July 2022 (AS 2015 3977; 2021 693; BBl 2013 7057).
1 La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).
2 In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni.
8 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016, cpv. 2 in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6069).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.