The Federal Council shall designate the competent authority for verification and publication.
Il Consiglio federale designa l’autorità competente per il controllo e la pubblicazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.