1 On completing the verification process in accordance with Article 76e, the competent body shall publish the information and the documents on its website.
2 The following deadlines for publication apply:
3 The information on monetary and non-monetary donations to be reported immediately in accordance with Article 76d paragraph 2 shall be published on receipt.
1 Al termine del controllo di cui all’articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.
2 Sono pubblicati:
3 I dati relativi alle liberalità monetarie e non monetarie che devono essere comunicati senza indugio secondo l’articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.