1 Official documents containing personal data shall, wherever possible, be rendered anonymous prior to inspection.
2 Where a request for access covers official documents which cannot be rendered anonymous, Article 19 of the Data Protection Act6 shall apply. The relevant procedure shall be governed by this Act.
1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD6. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.