1 Any person has the right to inspect official documents and to obtain information about the content of official documents.
2 The documents may be inspected in situ or a copy thereof may be requested. The legislation governing copyright is reserved.
3 Where an official document has already been published by the Federal Government in paper or electronic format, the rights under paragraphs 1 and 2 above are deemed to have been fulfilled.
1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore.
3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.