1 Should an application be made for access to official documents which contain personal data, and which the authority is considering granting, it shall consult the person concerned and afford him the opportunity to submit comments within ten days.
2 The authority shall then inform such consulted person of the position it intends to take concerning the application for access.
1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
2 L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.