Private entities that offer public services may not discriminate against persons with disabilities due to their disabilities.
I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.